Art. 12.

      1. L'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 13. - (Trattamento economico). - 1. Il compenso fisso mensile spettante ai giudici delle corti di appello tributarie e dei tribunali tributari è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'economia e

 

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delle finanze e il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, secondo criteri che tengono conto della qualifica, delle funzioni e, per i presidenti di corte di appello e di tribunale, del numero delle sezioni in cui si articolano detti organi giurisdizionali.
      2. Con il decreto di cui al comma 1 oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito con altri ricorsi, spettante a ciascun componente del collegio giudicante, tenendo conto dell'apporto dell'estensore della sentenza. Per i provvedimenti cautelari emessi in camera di consiglio, il compenso aggiuntivo è pari alla metà di quello determinato per il ricorso definito.
      3. Per ogni presenza in udienza è dovuta un'indennità il cui ammontare è determinato con il decreto di cui al comma 1, sulla base dei criteri previsti dal comma 2.
      4. Ai residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la corte di appello tributaria o il tribunale tributario, per l'intervento alle sedute della corte di appello o del tribunale o della commissione del gratuito patrocinio spetta la liquidazione di un'indennità pari a un quarto del compenso spettante a ciascun componente del collegio giudicante per la decisione di un ricorso, se la distanza tra i due comuni non è superiore a 40 chilometri, e pari a un terzo, se tale distanza è superiore a 40 chilometri.
      5. La liquidazione dei compensi è disposta dal dirigente responsabile della segreteria della corte di appello tributaria o del tribunale tributario, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari.
      6. I compensi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati».